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Ordinanza — n. 38786/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38786/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38786/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GAZOUMI MOHAMED nato il 24/02/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Con sentenza n. 2068/2021 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa in data 07/12/2017 con la quale El Gazoumi Mohamed è stato condannato per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 comma 5, d.P.R.309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38786/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Analoghe considerazioni valgono per il diniego del beneficio della pena sospesa, trattandosi di valutazioni basate su argomenti non manifestamente illogici, e pertanto non censurabili se non sulla base di una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili indennità per testimone allegazione motivata grado della prova sentenza civile difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL GAZOUMI MOHAMED nato il 24/02/1990 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 2068/2021 la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio emessa in data 07/12/2017 con la quale El Gazoumi Mohamed è stato condannato per i reati di cui agli artt.81 cod. pen. e 73 comma 5, d.P.R.309/90. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

a) vizio della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio per l'applicazione di una pena superiore ai minimi edittali e per il diniego del beneficio della pena sospesa. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi. La genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente con riguardo al trattamento sanzionatorio, evidenziando come l'inquadramento dei fatti nella fattispecie del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non giustifica l'irrogazione del minimo edittale nei casi in cui il dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente per diversa tipologia (cocaina, eroina ed hashish), siano adeguatamente apprezzati come elementi di maggiore gravità del fatto.

Analoghe considerazioni valgono per il diniego del beneficio della pena sospesa, trattandosi di valutazioni basate su argomenti non manifestamente illogici, e pertanto non censurabili se non sulla base di una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore Il Pr sid 'nte Ang?lo C stanzo .-'.- .7"--- ) I 2 8 ildTT; 2121 Ln_