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Ordinanza — n. 38784/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for lack of clear legal error under Art. 448 CP. Appeal rejected as error not pale and incontrovertible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38784/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ruling that the alleged legal error in the plea bargain sentencing did not meet the strict threshold of being pale and incontrovertible. The defense argued for a different legal qualification of the drug offense, but the Court found the error subjective and dependent on the parties' agreement rather than an objective legal mistake. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain sentencing is inadmissible unless the legal error is pale and incontrovertible, excluding subjective disagreements on the qualification of facts agreed upon by the parties.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing legal error pale incontrovertible drug trafficking qualification court costs and fine ricorso per cassazione allegazioni di persecuzione contraddittorie censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/90) non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSORI GIAN MARCO nato a ROMA il 25/12/1993 avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso-zie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 15962/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Gian Marco Missori contro la sentenza n. 140/2021 con cui il Tribunale di Civitavecchia ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art.444 cod. proc. pen. per plurimi reati di cui all'art.73, co.1, d.P.R 309/90, è inammissibile, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto (omesso inquadramento ai sensi del quinto comma dell'art.73, d.P.R. 309/90) non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, tenuto conto dei quantitativi non minimali della sostanza stupefacente detenuta, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti.

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 Il Con : :re estensore r Il Preidénte ,, • oroso Anglo