Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the judgment became final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ghoul Mansour inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the defense argued for a late submission via registered mail, the court found the appeal was filed at the wrong office and arrived after the 45-day limit expired. Consequently, the appeal was rejected without a hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, lett. c), c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, regardless of the method of service or the location of the filing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHOUL MANSOUR nato il 11/12/1966 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso/a/11e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di Ghoul Mansour contro la sentenza della Corte di appello di itiii;123' 1" n. 3383/2020, emessa in data 03/12/2020 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 20/04/2021, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni 90, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (45 giorni) il giorno 17 aprile 2021, ex art. 585, lett. c), c.p.p., a nulla rilevando l'invio per raccomandata presso la cancelleria della Corte di cassazione, sia perché effettuato in violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, e comunque perché pervenuto presso la cancelleria del giudice competente a riceverlo dopo la scadenza di detto termine (Sez. 2 n. 3261 del 30/11/2018, Bossi, Rv. 274894).
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 9 settembre 2021 Il Consi liere estensore Il Presid te Amoroso A