Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal issues regarding sentencing agreement. The court ruled that parties cannot raise new grounds after agreeing to a reduced sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pala Nicolò inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that issues waived during the sentencing agreement under Article 599-bis preclude further litigation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The power of disposition granted to parties regarding sentencing agreements limits the second-instance judge's cognizance and creates preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation trial, rendering appeals on waived issues inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALA NICOLO' nato a MILANO il 30/04/1993 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Pala Nicolò contro la sentenza n. 664/2021 con cui la Corte di appello di Genova, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 73, commi 1-4 d.P.R. 309/90 con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 20