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Ordinanza — n. 38781/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as not fitting statutory error qualification exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38781/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for a legal error regarding the absorption of assault into resistance charges, but the Court found this did not meet the strict criteria for challenging plea bargain sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are only admissible when the legal qualification error is obvious and incontrovertible, excluding cases involving complex assessments of concurrent offenses or agreement terms.

Parole chiave

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plea bargain appeal legal qualification error absorption of crimes inadmissible cassation procedural requirements false dichiarazioni senza giuramento censura dell'accertamento dei fatti ordinanze probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
3003/2021 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto (assorbimento del reato di lesioni nel reato di resistenza) non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
3003/2021 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOWALSKY FABIO nato a ROMA il 09/09/1967 avverso la sentenza del 09/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 15934/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Fabio Kowalsky contro la sentenza n. 3003/2021 con cui il Tribunale di Roma ha applicato la pena richiesta sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per ireati di cui all'art.73, co.4, d.P.R 309/90, 337 e 582,585 cod. pen., è inammissibile, perché il ricorso per cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'errore nella qualificazione giuridica del fatto (assorbimento del reato di lesioni nel reato di resistenza) non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in base al quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo allorchè l'erronea qualificazione giuridica del fatto risulti palese ed incontrovertibile, diversamente dal caso di specie, trattandosi di valutazioni adottate in conformità all'accordo tra le parti e, peraltro, coerenti ai principi di diritto affermati in tema di concorso dei reati di resistenza e lesioni (vedi, Sez. 6, n. 24554 del 22/05/2013, Bertini, Rv. 255734).

2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso