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Ordinanza — n. 38777/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging insufficient reasoning rather than specific statutory violations under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38777/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Romaggioli inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, citing defects in reasoning. The Court ruled that the new procedural framework strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general complaints about inadequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are strictly limited to specific statutory violations regarding the defendant's will, correlation of requests, legal qualification, or penalty, excluding general defects in reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility plea bargain judgment defect of reasoning procedural law limitations legal violation requirement testimonianza della vittima allegazioni fattuali non credibili prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
389/2021, con cui il Tribunale di Velletri ha applicato in data 12/04/2021 la pena ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
389/2021, con cui il Tribunale di Velletri ha applicato in data 12/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGGIOLI FABRIZIO nato a VELLETRI il 04/08/1981 avverso la sentenza del 12/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Fabrizio Romaggioli contro la sentenza n. 389/2021, con cui il Tribunale di Velletri ha applicato in data 12/04/2021 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore Tt cassa delle ammende Così deciso il 09/09/2021 Il Con sigliere est