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Ordinanza — n. 38770/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38770/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38770/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/01/1972 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 08/04/2020, nei confronti di PALUMBO ANTONIO in relazione al reato di tentata estorsione (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in esercizio arbitrario; - violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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art. 133 c.p, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38770/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Parole chiave

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giochi d'azzardo con poste di denaro restituzione delle prestazioni tentata estorsione prestazione in denaro riscossione di pene pecuniarie licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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art. 133 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in esercizio arbitrario; - violazione dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in esercizio arbitrario; - violazione dell'art. 133 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/01/1972 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 16/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 08/04/2020, nei confronti di PALUMBO ANTONIO in relazione al reato di tentata estorsione (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di tentata estorsione in esercizio arbitrario; - violazione dell'art. 133 c.p. in relazione alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile perché reiterativo e manifestamente infondato. Quanto al primo motivo deve essere escluso che la sentenza impugnata difetti in alcun modo sotto il profilo della motivazione contenendo una accurata descrizione dei fatti, delle fonti di prova, dei motivi di gravame e degli argomenti per confutarli. In relazione al secondo motivo la corte di appello ha già spiegato come alcun diritto azionabile in via giudiziale poteva vantare l'Esposito alla restituzione delle somme che aveva giocato alle slot machine e regolarmente perduto.

Infine la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Este re