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Ordinanza — n. 38768/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38768/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38768/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Riccio Vincenzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 5 marzo 2020 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta il vizio di motivazione in quanto il giudice non aveva effettuato il necessario vaglio circa l'esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., né aveva posto una corretta applicazione e/o comparazione di circostanze ed una valutazione consona della congruità della pena ed una attenta valutazione rispetto alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38768/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta il vizio di motivazione in quanto il giudice non aveva effettuato il necessario vaglio circa l'esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., né aveva posto una corretta applicazione e/o comparazione di circostanze ed una valutazione consona della congruità della pena ed una attenta valutazione rispetto alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Parole chiave

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pene condizionali remissione della pena attenuazione libera della pena revoca della sospensione condizionale assenza di persecuzione liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Riccio Vincenzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 5 marzo 2020 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO VINCENZO nato a NAPOLI il 01/07/1958 avverso la sentenza del 05/03/2020 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Riccio Vincenzo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Perugia del 5 marzo 2020 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta il vizio di motivazione in quanto il giudice non aveva effettuato il necessario vaglio circa l'esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen., né aveva posto una corretta applicazione e/o comparazione di circostanze ed una valutazione consona della congruità della pena ed una attenta valutazione rispetto alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento •nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/07/2021