Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld victim statement credibility without corroboration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Nacchia inadmissible, upholding the lower court's reliance solely on the victim's uncorroborated statement. The defense argued the conviction lacked evidentiary support, but the court affirmed that victim statements do not require corroboration under Article 192 of the Criminal Procedure Code. The court found the lower court's reasoning sufficient and the appeal generic, rejecting any claim of credibility errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The credibility of a victim's statement may be assessed independently without corroboration, and such factual evaluations are not subject to appellate review absent manifest contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCHIA CARMINE nato a PAGANI il 11/06/1962 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 16 febbraio 2021, la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva assolto Nacchia Carmine dal reato di danneggiamento ai sensi del'art. 131 bis cod.pen., condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, osservando che la sentenza impugnata si fondava sulle sole dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, senza alcun elemento di riscontro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Con specifico riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, sottolineandone la versione resa, chiara, completa e lineare; peraltro, il ricorso è assolutamente generico, non indicando specifiche ragioni in base alle quali sussisterebbero contraddizioni nel racconto della persona offesa. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consiglier