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Ordinanza — n. 38761/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft of phone, citing merit review barred and prior mitigation granted.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38761/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and procedural costs. The lower court had already granted statutory mitigation for the minor property value and noted the defendant's extensive criminal record, which the appellant argued should have been grounds for a different classification. The Supreme Court ruled that these were matters of substantive judgment, which are not subject to review at this stage under the relevant criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n.4 c.p.; Art. 648 c.p.: When a lower court has already applied statutory mitigation for minor property damage and considered the defendant's record, the appeal cannot challenge the substantive assessment of the crime's severity as it falls outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility substantive judgment review statutory mitigation granted criminal record consideration property value assessment Cassa delle ammende cassation procedure limits licenza per antenna di telefonia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 n.4 c.p.
Art. 648 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNATO ANTONIO nato a GENOVA il 12/10/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Bagnato Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 13 ottobre 2020, che aveva confermato la condanna dell'imputato per la ricettazione di un telefono cellulare. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che il reato avrebbe dovuto essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 648 capoverso cod.pen., visto che il telefono cellulare aveva un modesto valore economico ed era stato restituito al proprietario, e che la Corte di appello aveva giustificato il diniego dell'attenuante facendo riferimento all'elevato numero di precedenti penali dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la Corte di appello ha evidenziato che era già stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., -e quindi era stata già valutata la speciale tenuità del danno patrimoniale in base al modesto valore del telefono cellulare -, e che non sussistevano altri elementi per ritenere il fatto di particolare tenuità, alla luce dei numerosi precedenti penali dell'imputato: trattasi di valutazione di merito, sulla quale non è ammesso sindacato in questa sede, per cui il ricorso è manifestamente infondato.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il Pre