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Ordinanza — n. 38757/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38757/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38757/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Gullifa Guglielmo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 24 marzo 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che il giudice aveva ritenuto accoglibile la richiesta di applicazione della pena, omettendo di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen., erroneamente contestata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38757/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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aggravamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione libera della pena calcolo del danno caso di rigore metodo del computo differenziale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Il difensore di Gullifa Guglielmo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 24 marzo 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLIFA GUGLIELMO nato a ASTI il 07/02/1967 avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Gullifa Guglielmo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti del 24 marzo 2021 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. 1.1 Il difensore lamenta che il giudice aveva ritenuto accoglibile la richiesta di applicazione della pena, omettendo di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod.pen., erroneamente contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Non si può infatti ritenere che la questione se l'aver sottratto il ricorrente la somma di C 14.120,62 costituisca o meno danno grave attenga alla qualificazione giuridica del fatto, posto che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/07/2021 Il Consigliere estensore DEPOSITA- g residente IN Giuseppe Coscioni Luig