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Ordinanza — n. 38747/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition after the law requiring a lawyer changed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38747/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed and submitted the petition. Although the lower court had re-sentenced the defendant for robbery, the appeal was filed directly by the accused on February 5, 2021. The court ruled that since the 2017 law amendment took effect, appeals must be signed by a registered defense lawyer, rendering the personal submission void.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 c.p.p.; The cassation appeal against any judicial act cannot be personally proposed by the party but must be signed by a defense lawyer registered in the special register of the Court of Cassation, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal submission prohibition defense lawyer requirement law 103/2017 amendment criminal procedure code attenuazione della pena altri capi d'accusa aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 103/2017
art. 599 bis cod.proc.pen
Nicolosi Graziano propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 novembre 2020, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale la sentenza di primo grado lo aveva condannato per rapina e altro, riservando la formulazione dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI GRAZIANO nato a VILLARICCA il 14/11/1977 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Nicolosi Graziano propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26 novembre 2020, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale la sentenza di primo grado lo aveva condannato per rapina e altro, riservando la formulazione dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 5 febbraio 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il r e