Ordinanza — n. 38746/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVulcano Domenico Luigi propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 febbraio 2021, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen. perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1 Il ricorrente eccepisce che il processo si era svolto nei confronti di persona diversa per errore di nome, la violazione dell'art. 99 cod.pen. e l'omessa motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 642 cod.pen, art. 99 cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 642 cod.pen. perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1 Il ricorrente eccepisce che il processo si era svolto nei confronti di persona diversa per errore di nome, la violazione dell'art. 99 cod.pen. e l'omessa motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VULCANO DOMENICO LUIGI nato a SCALA COELI il 14/02/1960 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Vulcano Domenico Luigi propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 febbraio 2021, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 642 cod.pen. perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. 1.1 Il ricorrente eccepisce che il processo si era svolto nei confronti di persona diversa per errore di nome, la violazione dell'art. 99 cod.pen. e l'omessa motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 31 marzo 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigl