Ordinanza — n. 38744/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNZO GIORGIO nato a NAPOLI il 06/10/1999 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale 'Punzo Giorgio era stato condannato in primo grado per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Punzo, eccependo che al Punzo si era arrivati in quanto ritenuto autore di altra rapina commessa il 30 aprile 2019, reato dal quale era stato assolto; ad una serie di rilievi circa la genuinità degli atti di riconoscimento, quali la genericità della descrizione del rapinatore, l'assenza di dichiarazioni relativamente ai tatuaggi ben visibili sulle braccia e sul collo di Punzo ed al fatto che alla parte offesa erano state mostrate persone molto diverse dal ricorrente e non a lui somiglianti, la Corte di appello non aveva fornito risposta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUNZO GIORGIO nato a NAPOLI il 06/10/1999 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 novembre 2020, confermava la sentenza di primo grado con la quale 'Punzo Giorgio era stato condannato in primo grado per il reato di rapina aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Punzo, eccependo che al Punzo si era arrivati in quanto ritenuto autore di altra rapina commessa il 30 aprile 2019, reato dal quale era stato assolto; ad una serie di rilievi circa la genuinità degli atti di riconoscimento, quali la genericità della descrizione del rapinatore, l'assenza di dichiarazioni relativamente ai tatuaggi ben visibili sulle braccia e sul collo di Punzo ed al fatto che alla parte offesa erano state mostrate persone molto diverse dal ricorrente e non a lui somiglianti, la Corte di appello non aveva fornito risposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare quale sia la natura stessa del sindacato di legittimità, riportandosi ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.
Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente cdme maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).
Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.); la motivazione della sentenza impugnata ha infatti risposto al primo motivo di ricorso evidenziando a pag.3 della sentenza impugnata, con una valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità, che la persona offesa Esposito ha dapprima fornito una dettagliata descrizione del rapinatore, riconoscendolo poi due volte nelle fotografie a lui sottoposte; la Corte di appello ha anche risposto alle censure sulla questione della mancata descrizione dei tatuaggi, riportando l'affermazione di Esposito secondo la quale non aveva notato se la persona che stava ponendo in esere la rapina avesse tatuaggi, in quanto impaurito 2.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscio