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Ordinanza — n. 38740/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to demonstrate impact on conviction proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate how the alleged unavailability of evidence impacted the conviction. The defense argued that the appellate court ignored doubts regarding the car loan and phone location, but the court noted the appellant did not contest the witness testimony identifying them as the driver. Consequently, the court ruled that the contested evidence was not decisive for the conviction, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal claiming the unavailability of evidence is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that such evidence was decisive for the conviction, as the remaining evidence must still suffice to justify the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility proof of resistance decisive evidence requirement appellate court review criminal conviction standard uso del telefono cellulare alla guida tentata rapina reato flagrante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIGNANI MANOLO nato a ROMA il 14/03/1981 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Patrignani Manolo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21/01/2021, che aveva confermato l'affermazione di responsabilità di Patrignani per il reato di tentata rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello si era limitata a rigettare le doglianze difensive confermando le motivazioni del giudice di primo grado, senza considerare i dubbi che ben potevano essere rilevati dalla sentenza di primo grado: si faceva riferimento alla circostanza del prestito dell'autovettura Renault utilizzata per la fuga alla coppia Bucciol/Scarselli ed al fatto che la cella agganciata dal telefono cellulare di Patrignani lo poteva porre sia nella sua abitazione che nel luogo di commissione della rapina.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 A parte la considerazione che la Corte di appello ha congruamente motivato sulle censure di cui al ricorso a pag.4 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone diverse valutazioni, operazione non consentita in sede di legittimità, il ricorrente non si confronta affatto con la parte della motivazione nella quale si dà atto che il ricorrente è stato riconosciuto dal teste Massimi come la persona che era alla guida della Renault a bordo della quale era fuggito il complice della tentata rapina. Si deve infatti ricordare come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base del riconoscimento richiamato dalla Corte.

2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere este