Ordinanza — n. 38730/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FAUSTO nato a CATANIA il 31/07/1989 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA'dato av\vi5 ':12fflot udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, con sentenza in data 18/02/2021, applicava nei confronti di RUSSO FAUSTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 bis CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti da ritenersi integrare l'ipotesi della semplice ricettazione. Il motivo è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FAUSTO nato a CATANIA il 31/07/1989 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA'dato av\vi5 ':12fflot udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, con sentenza in data 18/02/2021, applicava nei confronti di RUSSO FAUSTO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 bis CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti da ritenersi integrare l'ipotesi della semplice ricettazione. Il motivo è inammissibile. Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo trattandosi di apposizione di targhe su mezzo di origine furtiva e quindi di condotta tesa ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Estensorl IGNAZI