Ordinanza — n. 38728/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TULLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 02/12/1979 GALIZIA CONCETTINA nato a NOTO il 26/03/1981 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 63 comma 2 cod.proc.pen, art. 63 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: • 1. Il difensore di Tullo Luigi e Galizia Concettina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14/10/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati erano stati condannati per truffa e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce, con due ricorsi identici, che la sentenza della Corte di appello era stata emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e che pertanto doveva essere annullata.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TULLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 02/12/1979 GALIZIA CONCETTINA nato a NOTO il 26/03/1981 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
• 1. Il difensore di Tullo Luigi e Galizia Concettina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 14/10/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati erano stati condannati per truffa e ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce, con due ricorsi identici, che la sentenza della Corte di appello era stata emessa in violazione dell'art. 63 comma 2 cod.proc.pen. e che pertanto doveva essere annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla responsabilità degli imputati nelle pagine da 6 in avanti dell'impugnata sentenza; il motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, ma consiste in considerazioni che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel testo del ricorso); del tutto generico è poi il richiamo all'art. 63 cod.proc.pen.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il c