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Ordinanza — n. 38725/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding the appellate court's procedural ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38725/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Coconato Salvatore against the Catanzaro Court of Appeal was declared inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by issuing a judgment instead of an order and failed to provide sufficient reasoning. The court rejected these claims, ruling that the appeal was too generic to identify the specific decision being challenged, rendering the procedural complaint irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal or cassation petition is inadmissible for lack of specificity when the critical grounds regarding the facts or law are not explicitly stated and argued, as the burden of specificity is proportional to the specificity of the challenged decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity inadmissible appeal procedural violation cassation grounds generic arguments perseguimento penale per truffa condanna al pagamento pecuniario sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 591 cod.proc.pen
art. 581 comma 2 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCONATO SALVATORE nato a CORIGLIANO CALABRO il 18/07/1969 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Coconato Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso pzrEeTar3 la sentenza di primo grado con la quale Coconato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente lamenta che la Corte di appello, in palese violazione dell'art. 591 cod.proc.pen., aveva dichiarato inammissibile l'appello con sentenza e non con ordinanza, quindi entrando nel merito della vicenda e addirittura riservandosi il termine di giorni 90 per la motivazione e non facendo seguire alla predetta decisione, già adottata in violazione di legge ex art. 581 comma 2 cod.proc.pen., qunto ivi prescritto al comma 3 1.2 II difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fatto seguire alcun supporto oggettivo dal quale desumere le gravi evidenze rilevante in sentenza, muovendo generiche asserzioni in palese violazione motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve premettere che, come evidenziato dalle sezioni unite di questa Corte, "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato." (Sez.U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822)).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello era del tutto aspecifico e talmente generico da poter essere riferito a qualsiasi sentenza; a fronte di tale motivazione, neppure con il ricorso per cassazione sono state enunciate specifiche censure, non avendo il ricorrente esposto i motivi di appello sui quali la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata con conseguente genericità del ricorso; del tutto irrilevante è, pertanto, che la Corte di appello si sia espressa con sentenza anziché con ordinanza.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il