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Ordinanza — n. 38720/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38720/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA MICHELE nato a TORINO il 20/07/1991 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 17/03/2021, applicava nei confronti di VERGA MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a due ipotesi di reato di cui all art. 628 CP Ricorre VERGA MICHELE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per il reato di cui al capo B).

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione a due ipotesi di reato di cui all art. 628 CP Ricorre VERGA MICHELE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per il reato di cui al capo B).

Parole chiave

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menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente delitto infermità congenita psichica cura psichiatrica incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
art. 129 cod. proc. pen
628 CP Ricorre VERGA MICHELE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA MICHELE nato a TORINO il 20/07/1991 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 17/03/2021, applicava nei confronti di VERGA MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a due ipotesi di reato di cui all art. 628 CP Ricorre VERGA MICHELE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per il reato di cui al capo B).

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Estens