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Ordinanza — n. 38719/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38719/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38719/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENNAOUI SOUFIANE nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 17/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 26/05/2020, nei confronti di KENNAOUI SOUFIANE in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini di rapina impropria; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini di rapina impropria; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina caso poco grave reato di poca entità minaccia non comprovata reati contro il patrimonio azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Quanto al primo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KENNAOUI SOUFIANE nato il 20/06/1989 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 17/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 26/05/2020, nei confronti di KENNAOUI SOUFIANE in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini di rapina impropria; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e dallo stesso ricorso; né la questione che involge anche accertamenti in fatto appare in alcun modo fondata posto che il ricorrente risponde in concorso con il correo autore della violenza. Quanto al secondo motivo la motivazione della corte di appello,ancorata al valore complessivo dei beni sottratta pari a circa 400 eurotè del tutto incensurabile perché priva dei lamentati vizi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co ì deciso il 15/07/2021 I Consigliere Estensore IGNAZIO PARD Il Presidente LUI STINACCHIO r15 poe t-!"-1 tN