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Ordinanza — n. 38716/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38716/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38716/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/10/1991 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato Jpartif udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell' UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA, del 17/09/2019, riducendo la pena inflitta a ESPOSITO ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt.628 CP. Ricorre ESPOSITO ANTONIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38716/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina ripudiazione minaccia nel diritto penale sanzioni penali istanza di revisione penale pentito

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell' UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA, del 17/09/2019, riducendo la pena inflitta a ESPOSITO ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt.628 CP.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANTONIO nato a NAPOLI il 22/10/1991 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato Jpartif udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell' UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA, del 17/09/2019, riducendo la pena inflitta a ESPOSITO ANTONIO in relazione ai reati di cui agli artt.628 CP. Ricorre ESPOSITO ANTONIO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Este ZIO PARDO Il Pre