Ordinanza — n. 38714/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Romano Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna di Romano per il reatbdi appropriazione indebita, perché, quale socio delle Moto e Quad s.r.I., si era appropriato della somma di € 3.500,00, ricavata dalla vendita di un motociclo Piaggio di proprietà di Piccinetti Giorgio, del quale aveva il possesso in ragione di un mandato a vendere. 1.1 Al riguardo il difensore osserva come nessuno aveva accertato che la società Motoquod s.r.I., presso la quale era alle dipendenze Romano, era intestata a Mathis Vivienne e si era dato per scontato che le somme le avesse percepite il ricorrente come se lavorasse da solo all'interno della ditta; inoltre, non era stato preso in considerazione il fatto che il motociclo non fosse mai stato intestato al presunto compratore e che le somme potevano essere state incassate da altri, per cui non poteva ritenersi provata l'interversione del possesso delle somme da parte di Romano e l'avvenuto perfezionamento della vendita del mezzo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38714/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 de/ 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FABRIZIO nato a COLLE DI VAL D'ELSA il 23/06/1967 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Romano Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato la condanna di Romano per il reatbdi appropriazione indebita, perché, quale socio delle Moto e Quad s.r.I., si era appropriato della somma di € 3.500,00, ricavata dalla vendita di un motociclo Piaggio di proprietà di Piccinetti Giorgio, del quale aveva il possesso in ragione di un mandato a vendere. 1.1 Al riguardo il difensore osserva come nessuno aveva accertato che la società Motoquod s.r.I., presso la quale era alle dipendenze Romano, era intestata a Mathis Vivienne e si era dato per scontato che le somme le avesse percepite il ricorrente come se lavorasse da solo all'interno della ditta; inoltre, non era stato preso in considerazione il fatto che il motociclo non fosse mai stato intestato al presunto compratore e che le somme potevano essere state incassate da altri, per cui non poteva ritenersi provata l'interversione del possesso delle somme da parte di Romano e l'avvenuto perfezionamento della vendita del mezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 de/ 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett.
e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente ìndicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364).
Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello nella penultima ed ultima pagina della sentenza impugnata, nelle quali si evidenzia come il mancato passaggio di proprietà del mezzo costituisce un post factum, posto che il reato si è perfezionato nel momento in cui il ricorrente non ha consegnato le somme relative alla vendita, e che il teste Benassi, compratore, ha espressamente dichiarato di avere consegnato contanti ed assegni in pagamento del mezzo proprio a Romano, rendendo quindi irrilevante il fatto che egli fosse un semplice dipendente della società 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Luigi sostinacchio j\A‘k-1--K\N--\ Cy-\