Cassation appeal against victim's complaint on dismissal is inadmissible under Art. 410-bis c.p.p. and costs awarded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the victims' challenge to the investigating judge's dismissal order. The defense argued violations regarding usury, fraud, and misappropriation, but the Court held that appeals against victim complaints under Article 410-bis are not admissible. Consequently, the applicants were condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation appeal against the victim's complaint regarding the dismissal order is inadmissible, and the applicants are condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCESCHINI COSTANTINO nato a SANT'ANATOLIA DI NARCO il 20/06/1950 parte offesa nel procedimento CALDERAI GRAZIA nato a FIRENZE il 18/09/1950 parte offesa nel procedimento c/ ANTINORI DUILIO nato a ROMA il 10/02/1959 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA, con ordinanza in data 18/03/2021, dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 410 bis c.p.p. avanzato nell'interesse di FRANCESCHINI COSTANTINO e CALDERAI GRAZIA, avverso l'ordinanza di archiviazione del G.I.P. di Roma in data 20 ottobre 2020. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese deducendo vari profili di violazione di legge in relazione ai reati di usura, truffa ed appropriazione indebita. Con memoria depositata in cancelleria la difesa insisteva nei motivi di ricorso.
Il ricorso è inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa corte è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 I Consigliere Esten ore IGNAZIO I