Cassation appeal dismissed as inadmissible; sentencing discretion remains with trial court under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Di Bari inadmissible due to a manifestly unfounded challenge regarding sentencing and continuance enhancements. The appellant argued for a new evaluation of the penalty's congruity, but the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of the penalty, including aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the court of first instance, rendering cassation appeals challenging the congruity of the sentence inadmissible unless the penalty is significantly higher than the statutory range.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI GABRIELE ANTONIO MASSIMILIANO nato a BARI il 27/04/1980 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIFUTTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 16/06/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BARI, in data 11/07/2019, nei confronti di DI BARI GABRIELE ANTONIO MASSIMILIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.628 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla determinazione dlela pena ed agli aumenti per continuazione. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Difatti la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per i reati unificati per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il ons