Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Niko Fugante inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in finding his criminal liability, but the court rejected this claim because the arguments lacked specificity and merely repeated reasons already discussed and dismissed by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the legal requirement for a specific ground of objection under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 CP; Art. 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat reasons already considered and rejected by the court of appeal, failing to establish a new specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGANTE NIKO nato a APRILIA il 02/04/1993 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 02/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LATINA, in data 14/12/2016, nei confronti di FUGANTE NIKO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello ha già spiegato come l'apposizione delle targhe della autovettura della nonna su altro mezzo di origine furtiva appaia commessa al fine di ostacolarne l'identificazione dell'origine delittuosa ed integri proprio la condotta di cui all'art. 648 bis cod.pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Esten