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Ordinanza — n. 38704/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38704/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38704/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE ANTONIO nato a SORA il 22/01/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE, in data 16/10/2015, nei confronti di CIPOLLONE ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per estorsione dovendo configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. Il motivo è inammissibile posto che alcun diritto poteva vantare il Cipollone nei confronti del Della Posta il quale era già stato vittima di usura.

Regesto Legislator

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art. 393 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38704/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per estorsione dovendo configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. Il motivo è inammissibile posto che alcun diritto poteva vantare il Cipollone nei confronti del Della Posta il quale era già stato vittima di usura.

Parole chiave

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credito in esecuzione rateizzazione del debito validità della cessione del credito estorsione debito pecuniario prestito in obbligazioni

Disposizioni normative citate

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art. 393 c.p
629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per estorsione dovendo configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE ANTONIO nato a SORA il 22/01/1974 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FROSINONE, in data 16/10/2015, nei confronti di CIPOLLONE ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per estorsione dovendo configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. Il motivo è inammissibile posto che alcun diritto poteva vantare il Cipollone nei confronti del Della Posta il quale era già stato vittima di usura.

Difatti secondo l'impostazione di questa Corte di cassazione È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, neì confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, dì una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi. (Sez. 2, Sentenza n. 26235 del 12/05/2017 Ud. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 269968).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere Est sore AI DO Il Presidente LU GI AG STINACC D POS!'i I IN CANCELLF : 28