Ordinanza — n. 38702/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PLACIDO nato a BIANCAVILLA il 13/06/1959 avverso la sentenza del 13/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, con sentenza in data 13/11/2020, applicava nei confronti di COSTA PLACIDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Ricorre COSTA PLACIDO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA PLACIDO nato a BIANCAVILLA il 13/06/1959 avverso la sentenza del 13/11/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, con sentenza in data 13/11/2020, applicava nei confronti di COSTA PLACIDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 648 CP (più grave) ed altro. Ricorre COSTA PLACIDO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Est sore Z• ARDO Il Presidente C-7