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Ordinanza — n. 38698/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38698/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38698/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ENZO nato a NAPOLI il 05/03/1969 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, in data 18/02/2016, nei confronti di BRUNO ENZO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la nuova formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti-; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38698/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E tale termine, essendo il reato commesso nel 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale aggravamento della pena osservanza dei termini proporzionalità della pena errore nella commisurazione della pena prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ENZO nato a NAPOLI il 05/03/1969 avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 03/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, in data 18/02/2016, nei confronti di BRUNO ENZO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione commesso nel 2012. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo la nuova formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti-; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10.

E tale termine, essendo il reato commesso nel 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle amm