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Ordinanza — n. 38693/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38693/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38693/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI LORENZO nato in BRASILE il 20/06/1961 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOiato -Migillynk udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \,\ E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 30/10/2019, riducendo la pena inflitta a FERRETTI LORENZO in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 38693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 30/10/2019, riducendo la pena inflitta a FERRETTI LORENZO in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Parole chiave

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alleggerimento della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena attenuazione libera della pena remissione della pena sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 30/10/2019, riducendo la pena inflitta a FERRETTI LORENZO in relazione al reato di cui all art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI LORENZO nato in BRASILE il 20/06/1961 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOiato -Migillynk udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \,\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, del 30/10/2019, riducendo la pena inflitta a FERRETTI LORENZO in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07