Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and request for new fact evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Pili Elide and Civera Emanuele inadmissible, ordering them to pay fines. The appellants argued that the case involved only civil issues regarding door-to-door sales and requested a new evaluation of evidence. The Supreme Court rejected this, stating that the appeal lacked specific grounds and improperly sought a re-evaluation of facts already determined by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation remedy cannot be used to request a new evaluation of evidence or facts, but only to point out a misreading of the proven facts by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PILI ELIDE nato a SAN CARLO CANAVESE il 23/09/1961 CIVERA EMANUELE nato a TORINO il 26/04/1967 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Pili Elide e Civera Emanuele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nella fattispecie in esame erano emersi profili soltanto di natura civilistica, posto che i beni erano stati venduti a regolare prezzo di mercato e che non era certo elemento indicativo di truffa il fatto che un venditore porta a porta cercasse di convincere il cliente ad acquistare la merce; inoltre, rileva che per la vendita porta a porta è previsto un diritto di recesso e che il primo apparecchio era stato restituito, avendo la persona offesa acquistato quello nuovo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità/ rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (vedi Sez. 2, sentenza n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910); la novella dell'art. 606 comma primo lett.
e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, che per la deduzione dei vizi della motivazione consente il riferimento ad atti del processo specificamente indicati, non ha mutato la natura del sindacato di legittimità, che non può mai risolversi nella rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto e che, invece, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. (Sez. 6, sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234364).
Nel caso in esame i ricorrenti chiedono una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dalla Corte di appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, proponendo una ricostruzione dei fatti differente da quella operata, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata (con conseguente genericità del ricorso), che ha evidenziato gli artifici e raggiri posti in essere dai ricorrenti (presentazione da parte della Pili di carte intestate ad una ditta per la quale non aveva più alcun rapporto, modifica del prezzo sull'assegno consegnato dalla persona offesa, distrazione della persona offesa da parte di Civeri), dati che il ricorso non prende assolutamente in considerazione.• • 2.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Lui .i Agostinacchio •-k Cn“\/"- DEPO S.,