Ordinanza — n. 38680/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA LUCA nato a PALERMO il 31/07/1975 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La corte di cassazione sezione seconda, con sentenza in data 13/01/2021, in parziale accoglimento del ricorso proposto da REINA LUCA, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, in data 22 luglio 2020. Con istanza depositata in cancelleria la difesa del Reina chiedeva procedersi a correzione dell'errore materiale contenuto al punto 2. della predetta pronuncia. Ciò posto l'istanza è fondata dovendosi procedere all'eliminazione del punto 2. che dichiara l'inammissibilità del ricorso sebbene il provvedimento impugnato sia stato annullato con rinvio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con istanza depositata in cancelleria la difesa del Reina chiedeva procedersi a correzione dell'errore materiale contenuto al punto 2. della predetta pronuncia. Ciò posto l'istanza è fondata dovendosi procedere all'eliminazione del punto 2. che dichiara l'inammissibilità del ricorso sebbene il provvedimento impugnato sia stato annullato con rinvio.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA LUCA nato a PALERMO il 31/07/1975 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La corte di cassazione sezione seconda, con sentenza in data 13/01/2021, in parziale accoglimento del ricorso proposto da REINA LUCA, annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, in data 22 luglio 2020. Con istanza depositata in cancelleria la difesa del Reina chiedeva procedersi a correzione dell'errore materiale contenuto al punto 2. della predetta pronuncia. Ciò posto l'istanza è fondata dovendosi procedere all'eliminazione del punto 2. che dichiara l'inammissibilità del ricorso sebbene il provvedimento impugnato sia stato annullato con rinvio.
P.Q.M.
Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte di cassazione del 13 gennaio 2021 nei confronti di Reina Luca eliminando il punto 2. della motivazione dalle parole "Alla dichiarata" sino a "2.000,00". Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Così deciso il 15/0