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Ordinanza — n. 38679/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38679/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38679/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Rosselli Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 15 dicembre 2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Rosselli era stato condannato per diversi episodi di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 n.4 cod.pen., in quanto la Corte di appello, argomentando in punto di diniego della suddetta circostanza attenuante, aveva esposto una motivazione apparente, limitandosi alla citazione del principio espresso da questa Corte con la sentenza n.32460/2020 e senza considerare che in caso di continuazione tra i delitti ascritti, la valutazione della tenuità del danno economico cagionato e del profitto ottenuto deve essere effettuata in relazione ad ogni singolo reato e che gli eventuali esborsi successivi sopportati dalle persone offese (le spese di viaggio per recarsi presso i luoghi di villeggiatura ove si trovavano gli appartamenti che il ricorrente aveva dato in affitto senza averne la disponibilità) non potevano essere valutate.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38679/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa •nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito danno patrimoniale procurato con astuzia rimborso delle spese di viaggio risarcimento del danno da sosta calcolo del danno costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSELLI UMBERTO nato a PALERMO il 29/10/1965 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Rosselli Umberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 15 dicembre 2020 che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Rosselli era stato condannato per diversi episodi di truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e la mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 n.4 cod.pen., in quanto la Corte di appello, argomentando in punto di diniego della suddetta circostanza attenuante, aveva esposto una motivazione apparente, limitandosi alla citazione del principio espresso da questa Corte con la sentenza n.32460/2020 e senza considerare che in caso di continuazione tra i delitti ascritti, la valutazione della tenuità del danno economico cagionato e del profitto ottenuto deve essere effettuata in relazione ad ogni singolo reato e che gli eventuali esborsi successivi sopportati dalle persone offese (le spese di viaggio per recarsi presso i luoghi di villeggiatura ove si trovavano gli appartamenti che il ricorrente aveva dato in affitto senza averne la disponibilità) non potevano essere valutate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Deve infatti rilevarsi che la Corte di merito si è posta in linea con l'orientamento enunciato in sede di legittimità e condiviso da questo Collegio secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto all'esborso che la persona offesa abbia subìto che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla stessa (vedi Sez.2, sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio Rv. 271695 - 01); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la "particolare tenuità" va desunta da una complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico dell'esborso sopportato dalla persona offesa, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale.

Correttamente è stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte relativa ad un caso in cui non era stata considerata irrisoria una truffa dell'importo di C 150,00; sul punto si deve rilevare che la Corte di appello ha ritenuto che un importo di euro 200,00 non poteva ritenersi concretizzare un danno di • particolare tenuità, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato nella presente sede.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa •nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Lui .i Agost