Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding renewal of trial proceedings and witness hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by COPA BESNIK inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by refusing to renew the trial to hear the victim's uncle, but the court found these arguments merely repetitive of previous decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. d) c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing new, distinct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPA BESNIK nato il 11/11/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 11/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 10/12/2019, nei confronti di COPA BESNIK confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 lett.
d) c.p.p. con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'audizione dello zio dell'imputato che poteva riferire sui rapporti familiari tra il ricorrente e la vittima. Il motivo è inammissibile perché è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con le specifiche argomentazioni esposte a pagina 3 della motivazione ha ampiamente argomentato sulla superfluità della prova e non decisività della stessa alla luce dell'ampio materiale probatorio già acquisito che conferma la tesi della persona offesa, zia dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Es n