Italian court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible due to procedural rules on plea agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed against a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Ciccarelli Danilo, challenged the reduced sentence resulting from a settlement agreement between the parties. The court ruled that arguments regarding liability and sentencing are inadmissible when the contested decision stems from a consensual settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible, as substantive arguments on liability and sentencing are excluded when the decision results from a settlement agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLI DANILO nato a NAPOLI il 30/09/1984 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIblarzavviso alTé_pa rehal udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \r
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di NOLA, del 25/02/2020, riducendo la pena inflitta a CICCARELLI DANILO in relazione ai reati di cui all' art.628 CP allo stesso contestati. Ricorre CICCARELLI DANILO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla pena sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il Consigliere Es nsore GNAZI