Cassation appeals dismissed as inadmissible due to improper personal filing and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ficara, Nirta, Ficara, and Ferrari inadmissible without formalities. The appellants argued for generic mitigating circumstances and specific drug law qualifications, but the Court found their filings procedurally flawed. The Court ruled that personal appeals were no longer permitted under recent legislative changes and that the generic grounds failed to meet the strict requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Personal appeals in cassation are inadmissible if filed without a defense attorney, and appeals must be based on specific grounds rather than generic complaints.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FICARA GIUSEPPE nato a AOSTA il 07/02/1981 NIRTA GIUSEPPE nato a SAN LUCA il 15/02/1952 FICARA LAURA nato a AOSTA il 15/10/1987 FERRARI DANIELE nato a AOSTA il 15/07/1980 avverso la sentenza del 12/11/2020 del GIP TRIBUNALE di AOSTAdatoriso-er-Efe~ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Giuseppe Ficara, Giuseppe Nirta, Laura Ficara e Daniele Ferrari ricorrono, tramite separati atti di impugnazione, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Aosta il 12 novembre 2020 ha applicato a ciascuno di essi la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a fatti di droga (descritti in rubrica), contestati come commessi tra il 22 dicembre 2019 ed il 27 marzo 2020, deducendo: Giuseppe Ficara, Giuseppe Nirta e Daniele Ferrari promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non avere riconosciuto a favore degli imputati le circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti;
Laura Ficara promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, per non avere qualificato i fatti come violazione del comma 5, anziché del comma 1, dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.1 ricorsi sono tutti manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. 2.1. Si premette che Giuseppe Ficara e Laura Ficara hanno proposto - inammissibile - ricorso personale, solo dagli stessi firmato, incaricando un Difensore per il deposito dello stesso. Ed è noto che con l'entrata in vigore (il 3 agosto 2017) della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato, attraverso l'art. 1, comma 63, l'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., è stata eliminata la possibilità, che in precedenza era prevista dall'ordinamento, del ricorso personale. 2.2.
In ogni caso, si osserva quanto segue, valevole per tutte le impugnazioni. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (terzultima pagina), sentenza peraltro non adeguatamente aggredita dalle - estremamente generiche - impugnazioni, con le quali si pretenderebbe di introdurre nel processo aspetti che, per volontà delle parti, non sono stati inseriti al momento in cui è intervenuto l'accordo tra le parti.
3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).
4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilt ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il C