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Ordinanza — n. 38673/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38673/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38673/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIRI MOUAD nato il 17/08/1990 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato_astyls_o_allepartLAL- C ' udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Amiri Mouad ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bergamo il 18 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione 99,7 grammi lordi di cocaina, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso l'11 agosto 2020, deducendo: violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non spiegato la non ricorrenza di alcuna tra le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., indicando le prova acquisite. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bergamo il 18 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione 99,7 grammi lordi di cocaina, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso l'11 agosto 2020, deducendo: violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non spiegato la non ricorrenza di alcuna tra le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., indicando le prova acquisite. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti reato di coazione motivi medici abuso di alcol difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bergamo il 18 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione 99,7 grammi lordi di cocaina, fatto, qualificato come violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
309, commesso l'11 agosto 2020, deducendo: violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non spiegato la non ricorrenza di alcuna tra le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., indicando le prova acquisite.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMIRI MOUAD nato il 17/08/1990 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato_astyls_o_allepartLAL- C ' udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Amiri Mouad ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Bergamo il 18 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione 99,7 grammi lordi di cocaina, fatto, qualificato come violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso l'11 agosto 2020, deducendo: violazione di legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non spiegato la non ricorrenza di alcuna tra le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., indicando le prova acquisite. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata (alle pp. 2-3), peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Con • iere estensore Il Presidente Daiie'}e'Cenr Francesco A ja Ciampi DEPO:Sè IN CA