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Ordinanza — n. 38667/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of grounds regarding sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Lamonaca inadmissible without formalities. The appellant challenged a settled sentence for drug trafficking, arguing the trial court failed to justify the specific penalty imposed. The court ruled that the lower court adequately addressed all required elements of the settlement agreement in its written decision, rendering the complaint regarding the lack of justification unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal claiming a lack of justification for a settled sentence is inadmissible if the lower court's decision sufficiently demonstrates the verification of all positive and negative elements required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal settled sentence lack of justification manifestly unfounded drug trafficking penalty imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 133 cod. pen.
309), il 13 ottobre 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non avere giustificato la scelta della pena applicata all'imputato.
Art. 616 cod. proc. pen.
Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 444 cod. proc. pen.
1.Tommaso Lamonaca ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bari il 14 ottobre 2020 ha ap-plicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere ceduto hashish e detenuto a fine di cessione hashish e marijuana (art.
Art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., per avere ceduto hashish e detenuto a fine di cessione hashish e marijuana (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 13 ottobre 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge (art.
art. 444 cod. proc. pen
1.Tommaso Lamonaca ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bari il 14 ottobre 2020 ha ap-plicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere ceduto hashish e detenuto a fine di cessione hashish e marijuana (art.
art. 133 cod. pen
309), il 13 ottobre 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non avere giustificato la scelta della pena applicata all'imputato.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMONACA TOMMASO nato a TRIGGIANO il 17/01/1998 avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di BARI2o avviso alle parg udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Tommaso Lamonaca ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Bari il 14 ottobre 2020 ha ap-plicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere ceduto hashish e detenuto a fine di cessione hashish e marijuana (art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 13 ottobre 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.), anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e vizio di motivazione, per non avere giustificato la scelta della pena applicata all'imputato.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (p. 3), anche con riferimento al tema della congruità della pena proposta dalle parti.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estens