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Ordinanza — n. 38662/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence application due to insufficient motivation attack.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the attack on the lower court's reasoning was too generic. The appellant challenged the application of an agreed sentence for drug possession, arguing the judgment lacked sufficient motivation regarding the required elements. The court held that the lower court adequately addressed both positive and negative elements necessary for such a sentence, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a sentence applying an agreed penalty is inadmissible if the attack on the motivation is generic and fails to specifically challenge the verification of required elements.

Parole chiave

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agreed sentence application insufficient motivation drug possession offense inadmissible appeal Cassazione Roma dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Taranto il 27 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 31 ottobre 2020, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che risulterebbe ictu oculi dal testo della stessa.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Taranto il 27 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO EMANUELE nato a TARANTO il 27/03/1986 avverso la sentenza del 27/01/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdate-awise-a-I-1-e-trarti C udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Emanuele Perillo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Taranto il 27 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 31 ottobre 2020, deducendo carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, che risulterebbe ictu oculi dal testo della stessa. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - assai generica - impugnazione.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. #

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estenso