Cassation appeal dismissed for being manifestly unfounded, generic, and lacking specific confrontation with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Luigi Pagano was declared inadmissible by the Court of Cassation for being manifestly unfounded. Pagano argued for generic mitigating circumstances, but the court found his complaint merely reiterated issues already addressed with adequate reasoning in the appellate judgment regarding drug quantity and criminal history. Consequently, the appeal was rejected as aspecific because it failed to effectively confront the lower court's established facts and legal conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, generic, and fails to institute an effective confrontation with the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 07/06/1985 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luigi Pagano ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 19 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 2 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di spaccio hashish, fatto commesso il 14 maggio 2020, in conse- guenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2. La difesa si affida ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale, in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata) incentrata sulla notevole quantità di droga, sulle modalità della condotta e sulla esistenza di precedenti penali, di cui uno specifico. Poiché il ricorrente non instaura un con- fronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta essere aspecifica.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore Il Presiden