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Ordinanza — n. 38657/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38657/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Cisse Ismaila ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 13 novembre 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 28 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 26 maggio 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 26 maggio 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sostanze soggette a restrizione scemata imputabilità attenuazione della pena consumo di canapa traffico internazionale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISSE ISMAILA nato il 30/10/1989 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cisse Ismaila ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 13 novembre 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 28 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 26 maggio 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia vizio motivazio- nale, in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti ge- neriche nella massima estensione, sì da mitigare il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva, generica e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 2 della sentenza impugnata) incentrata sull'esistenza di precedente specifico. Poiché il ricorrente non instaura un con- fronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Coigliere este