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Ordinanza — n. 38655/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38655/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38655/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Seck Dar ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 4 agosto 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena attenuazione libera della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK DAR nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Seck Dar ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 4 agosto 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia vizio motivazio- nale, in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti ge- neriche sulla recidiva, sì da mitigare il trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp.3-4 della sentenza impugnata) incentrata sull'esistenza di precedente specifico. Poiché il ricorrente non instaura un con- fronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consi liere estensore Il Presidente Da nci Francesco 1aJa Ciampi D