Ordinanza — n. 38655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASeck Dar ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 4 agosto 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECK DAR nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Seck Dar ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sen- tenza con cui la Corte di appello di Torino il 12 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 4 agosto 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata, operata la diminu- zione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia vizio motivazio- nale, in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti ge- neriche sulla recidiva, sì da mitigare il trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva e meramente reiterativa di tema già posto nell'atto di appello e già affrontato e risolto - con sufficiente, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp.3-4 della sentenza impugnata) incentrata sull'esistenza di precedente specifico. Poiché il ricorrente non instaura un con- fronto effettivo con tale motivazione, l'impugnazione risulta aspecifica.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consi liere estensore Il Presidente Da nci Francesco 1aJa Ciampi D