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Ordinanza — n. 38654/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded generic complaints lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38654/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Giovanni Alagna was declared inadmissible by the Court of Cassation for being manifestly unfounded. The appellant raised generic complaints regarding lack of evidence for his non-involvement in the drug trafficking and excessive sentencing without addressing specific legal errors. The court rejected these arguments as mere repetitions of issues already resolved with adequate motivation in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and merely reiterative of issues already decided by the lower court with sufficient and logical motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded complaint generic legal arguments reiteration of lower court drug trafficking conviction guida recidiva in stato di ebbrezza traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAGNA GIOVANNI nato a TRAPANI il 17/06/1979 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Alagna ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trapani il 20 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, in concorso con altra persona, a fine di cessione cocaina e hashish, fatti commessi il 24 gennaio 2019, in conseguenza condannan- dolo, con la recidiva qualificata, l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato riconoscimento della estraneità dell'imputato ai fatti, non essendovi prova della sua responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo si duole dalla eccessività del trattamento sanzio- natorio, anche a causa del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 1-6 della sentenza impugnata), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si con- fronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore Il Presi Dani