Ordinanza — n. 38653/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 24/04/1985 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOCERA INFERIOREd a travriser-a-lie-pere udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Alfonso Pepe ricorre, tramite difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore il 28 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 16 giugno 2020, deducendo: manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe intrisa di incongruenze; violazione di legge (art. 43 cod. pen.), sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo quanto all'elemento soggettivo; ed ulteriore vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 43 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Nocera Inferiore il 28 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 16 giugno 2020, deducendo: manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe intrisa di incongruenze; violazione di legge (art. 43 cod. pen.), sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo quanto all'elemento soggettivo; ed ulteriore vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 24/04/1985 avverso la sentenza del 28/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOCERA INFERIOREd a travriser-a-lie-pere udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Alfonso Pepe ricorre, tramite difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore il 28 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 16 giugno 2020, deducendo: manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe intrisa di incongruenze; violazione di legge (art. 43 cod. pen.), sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo quanto all'elemento soggettivo; ed ulteriore vizio di motivazione in relazione alla mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (cfr. p. 2), peraltro non adeguatamente aggredita dalla - assai generica - impugnazione.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. \N,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Co