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Ordinanza — n. 38652/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38652/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38652/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO CAMILLA nato a ROMA il 14/12/1992 avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di ROMA da(1-crevescrattelDarTi7— — + C .Th • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Camilla Di Filippo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 25 gennaio 2021, deducendo promiscuamente violazione di legge (artt. 444 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, essendo, ad avviso della ricorrente, erronea la qualificazione giuridica del fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 25 gennaio 2021, deducendo promiscuamente violazione di legge (artt. 444 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, essendo, ad avviso della ricorrente, erronea la qualificazione giuridica del fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione possesso illecito di stupefacenti cognizione del ricorso per cassazione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Camilla Di Filippo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FILIPPO CAMILLA nato a ROMA il 14/12/1992 avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di ROMA da(1-crevescrattelDarTi7— — + C .Th • udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Camilla Di Filippo ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 26 gennaio 2021 ha applicato alla stessa la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 25 gennaio 2021, deducendo promiscuamente violazione di legge (artt. 444 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, essendo, ad avviso della ricorrente, erronea la qualificazione giuridica del fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che in realtà si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - assai generica - impugnazione, che si limita ad enunziare, senza però in alcun modo spiegare, una ipotetica causa di nullità.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore Il Préisidente a