Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for drug possession citing lack of specific justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the lower court's agreed sentence met the required motivation standards. The appellant argued the decision lacked justification and failed to explain why a dismissal order was unnecessary, but the court found these grievances generic and insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The motivation requirement for an agreed sentence is satisfied if the judge briefly confirms the existence of the agreement, correct legal qualification, and the balance of circumstances, rendering a specific dismissal order unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRATI KELVIN nato il 18/04/1994 avverso la sentenza del 14/01/2021 del TRIBUNALE di ROMAC A - udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Strati Kelvin ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Roma il 14 gennaio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il 21 novembre 2020, deducendo violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e, nel contempo, difetto di motivazione, per non avere spiegato né la mancata adozione di sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né la valutazione in termini di congruità della pena applicata. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).
Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - assai generica - impugnazione.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017). 4.Infine, non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consi li e estenso