Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to plea agreement under Art. 599-bis Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits because the lower court's judgment resulted from a plea agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for a reduction of the sentence and conditional suspension, but the agreement explicitly waived all appeal grounds except those regarding the penalty determination. The court ruled that such agreements preclude further litigation on substantive issues, mandating a declaration of inadmissibility under Article 610.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When parties reach a plea agreement under Art. 599-bis waiving all appeal grounds except penalty determination, any subsequent appeal on substantive issues is inadmissible and must be declared so ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISCHERO CARMINE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 30/11/1997 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato-ev.v~e-partr,— c‘ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Carmine Ischero ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 18 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Noia I'll giugno 2020, all'esito del giu- dizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 25 aprile 2020, in conseguenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, invece ha rideterminato, riducendola, la sanzione inflitta; con conferma nel resto.
2. Il ricorrente lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della carenza dell'apparato giustificativo, per avere la Corte di merito preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza tuttavia motivare la sentenza in relazione alle doglianze difensive e senza prendere in considerazione la richiesta di concessione della so- spensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero - si ritiene - i presupposti.
3. L'impugnazione è manifestamente infondata, ergo: inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, pena che è stata concordemente pro- posta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa e della correttezza giuridica del concordato in appello (cfr. pp. 2-3 della sentenza impugnata). 4.L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità de í ricorso con pronuncia de plano.
5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Con