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Ordinanza — n. 38648/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38648/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38648/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nicola Baldascino ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 ottobre 2020 ha integral- mente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord il 14 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione marijuana e hashish, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli Nord il 14 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione marijuana e hashish, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa abuso di sostanze traffico di canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASCINO NICOLA nato a CASAL DI PRINCIPE il 16/05/1977 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nicola Baldascino ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 ottobre 2020 ha integral- mente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord il 14 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione marijuana e hashish, fatto commesso il 31 maggio 2018, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato, riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.2. Con il secondo motivo si duole dalla mancata applicazione della sospen- sione condizionale della pena, richiesta nell'atto di appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 3-4 della sentenza), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consi Here estensor