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Ordinanza — n. 38647/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38647/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38647/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO GIUSEPPINA nato a CAIVANO il 01/10/1955 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; r\, 1.Giuseppina Mariniello ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 4 giugno 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Napoli nord il 5 luglio 2019, all'esito del giudizio, abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 luglio 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva ed ope- rata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38647/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 luglio 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva ed ope- rata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza trattamento residenziale delle dipendenze sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO GIUSEPPINA nato a CAIVANO il 01/10/1955 avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; r\,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Giuseppina Mariniello ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 4 giugno 2020 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Napoli nord il 5 luglio 2019, all'esito del giudizio, abbreviato, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 3 luglio 2019, in conseguenza condannandola, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva ed ope- rata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. La ricorrente si affida a due motivi lamentando promiscuamente violazione di legge (rispettivamente, art. 131-bis e 62, n. 4, cod. pen.) e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo censura la omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Con l'ulteriore motivo lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Le doglianze sono meramente reiterative delle medesime censure che sono state già avanzate con l'appello e già adeguatamente affrontate alle pp. 4-5 della sentenza impugnata, peraltro con motivazione congrua e logica, con la quale la ricorrente omette il doveroso confronto: il ricorso risulta, quindi, aspecifico.

4. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Con gliere estensore