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Ordinanza — n. 38640/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38640/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38640/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUCHANE HASSEN nato il 30/07/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di VERONAchat-e-a-vvi"stral -C udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Chouchane Hassen ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Verona il 10 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere ceduto e detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 dicembre 2020, deducendo: violazione di legge, per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ulteriore violazione di legge per eccessività della pena irrogata e, nel contempo, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio; ed ancora error iuris in ragione della erronea qualificazione giuridica de( fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38640/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., per avere ceduto e detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 dicembre 2020, deducendo: violazione di legge, per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ulteriore violazione di legge per eccessività della pena irrogata e, nel contempo, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio; ed ancora error iuris in ragione della erronea qualificazione giuridica de( fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Parole chiave

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infrazioni riguardanti la canapa detenzione di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa pericolo di traffico di stupefacenti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
1.Chouchane Hassen ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Verona il 10 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere ceduto e detenuto a fine di cessione cocaina (art.
art. 129 cod. proc. pen
309), fatto commesso il 30 dicembre 2020, deducendo: violazione di legge, per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUCHANE HASSEN nato il 30/07/1980 avverso la sentenza del 10/02/2021 del TRIBUNALE di VERONAchat-e-a-vvi"stral -C udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Chouchane Hassen ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Verona il 10 febbraio 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., per avere ceduto e detenuto a fine di cessione cocaina (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 30 dicembre 2020, deducendo: violazione di legge, per non avere adottato sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ulteriore violazione di legge per eccessività della pena irrogata e, nel contempo, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio; ed ancora error iuris in ragione della erronea qualificazione giuridica de( fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (cioè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata, peraltro non adeguatamente aggredita dalla - estremamente generica - impugnazione, che si limita a denunziare i vizi senza però illustrare gin alcun modo li stessi.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigli r stensore Il Presi ente Danie C n ' F