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Ordinanza — n. 38638/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38638/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38638/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alessandro Papa ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 3 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 febbraio 2020, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38638/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 febbraio 2020, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze motivi di cassazione sostanze soggette a restrizione consumo di canapa cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA ALESSANDRO nato a ROMA il 15/04/1963 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Alessandro Papa ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 18 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Roma il 3 giugno 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 febbraio 2020, in conseguenza condannandolo, con le atte- nuanti generiche prevalenti sulla recidiva qualificata, con la continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. La difesa si affida ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale, per mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La riferita doglianza è assertiva e meramente reiterativa di tema già posti nell'atto di appello e già affrontato e risolto, con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 1-2 della sentenza impugnata) incentrata sul numero delle dosi ricavabili, sulla pluralità di sostanze, sulla purezza della droga pesante e sul rinvenimento di idonea attrezzatura. Poiché il ricorrente non instaura un confronto effettivo con tale motivazione, il ricorso risulta aspecifico.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Con • liere este